Art. 2.
(Relazioni).

      1. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati degli studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenente in particolare una verifica e una valutazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.